Nelle definizioni dei lavori ed opere eseguite in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria risiede l’elemento di separazione tra le tipologie di interventi per i quali si può usufruire o meno dell’incentivo fiscale per le ristrutturazioni di unità immobiliari residenziali singole. Nelle parti comuni di edifici condominiali invece vale l’incentivo sia nel caso di manutenzione ordinaria che straordinaria.
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immobile residenziale singolo = interventi di manutenzione straordinaria = Si! incentivi per ristrutturazione
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immobile residenziale singolo = interventi di manutenzione ordinaria = No! incentivi per ristrutturazione
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parti comuni di immobile residenziale condominiale = interventi di manutenzione ordinaria = Si! incentivi per ristrutturazione
Fin qui si direbbe una cosa semplice.
L’Agenzia delle Entrate, nella redazione delle proprie guide e circolari esplicative in tema di incentivi diffuse nel corso degli anni, ha attinto la definizione dei suddetti concetti dalla esistente legislazione in materia di edilizia (da ultimo il D.P.R. 380/2001 ovvero il Testo Unico in materia di Edilizia). Quello che non ha funzionato, a mio parere, è stato il voler prendere una definizione di carattere generale (quella presente nel 380/2001 appunto) e declinarla e interpretarla per ciascuno degli ambiti che si incontrano nella ristrutturazione di un immobile. Si è creata cioè una commistione tra ambiti prettamente fiscali ed ambiti di legislazione in materia di edilizia che nel concreto sono difficili da gestire in parallelo.
In estrema sintesi, in ambito edilizio la differenza tra manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria separa gli interventi per eseguire i quali è necessario presentare un titolo edilizio, da quelli eseguibili in regime di edilizia libera (senza presentare alcun titolo abilitativo).
Breve digressione: con titolo abilitativo si intende il “permesso” da richiedere al Comune. A seconda del tipo di intervento che vogliamo fare dovremo ad esempio presentare una C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), o un P.d.C. (Permesso di Costruire). In mezzo a questi due estremi troviamo la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la S.C.I.A. in alternativa (Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire). Fine digressione.
Il nodo che genera confusione risiede nel fatto che molti interventi indicati nelle guide e circolari dell’Agenzia delle Entrate e definiti di “Manutenzione Straordinaria” sono in realtà individuati nel 380/2001 come “Manutenzione Ordinaria”. Gli ambiti fiscale e edilizio seppur nella loro interazione devono essere dunque considerati a sé stanti: alcuni interventi agevolabili perché indicati come manutenzione straordinaria non richiedono la presentazione di alcun titolo edilizio perché per il Testo Unico sono individuati tra quelli di manutenzione ordinaria.
Andando un po’ più nel dettaglio. Definizioni tratte dal D.P.R. 380/2001 – art.3 Definizione degli interventi edilizi:
- “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
Ci sarebbero altre tre definizioni di intervento, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni ma in questa sede distoglierebbero solo l’attenzione dall’oggetto di questo articolo.
A rendere più complesso il quadro degli incentivi fiscali è presente anche il “Bonus Mobili” provvedimento strettamente legato al sistema di incentivi per la ristrutturazione: se si ristruttura in manutenzione straordinaria si può usufruire di una detrazione del 50% con tetto massimo di 10.000 euro per l’acquisto di mobili e/o elettrodomestici.
Esempio pratico per mostrare la complessità del tema
Un esempio molto pratico mi consente di far comprendere quanta attenzione occorra avere nella richiesta ed ottenimento degli incentivi e quanto ogni scelta fatta debba essere lucida e consapevole: leggendo quesiti e circolari esplicative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate si comprende che la sostituzione di una caldaia per riscaldamento sia considerata un intervento di manutenzione straordinaria e dunque consenta anche di accedere al bonus mobili.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2/03/2019, quesito n. 1.5 – sostituzione caldaia e bonus mobili- recita che secondo “Istruzioni Ministeriali”:
“ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”.
L’Agenzia fa questo percorso: esordisce citando la circolare 29/E del 2013, nella quale afferma che, per accedere al bonus mobili, i lavori eseguiti su singole unità immobiliari debbano essere inquadrabili almeno nell’ambito della manutenzione straordinaria (nel caso delle parti comuni dei condomini è consentita anche la semplice manutenzione ordinaria). Fin qui nulla di strano.
Poi prosegue prendendo in esame, una seconda circolare, la 11/E del 2014, nella quale si chiede se gli interventi volti al risparmio energetico possano essere riconducibili alla manutenzione straordinaria. Per rispondere, dapprima l’Agenzia prende in considerazione l’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. 380/2001, che definisce la manutenzione straordinaria. Poi ne collega il contenuto ad una sua interpretazione, fornita con la circolare 57/E del 1998. Ovviamente, ai tempi, il d.P.R. 380/01 non esisteva ancora, ma vigeva la legge 457/1978 che, in sostanza, conteneva la medesima definizione. Ed è sulla base di quest’ultima che, nel 1998, l’Agenzia ha costruito tutte le sue teorie filosofiche inerenti la manutenzione straordinaria collegandola al concetto di innovazione, se innovo, sono in manutenzione straordinaria: la caldaia è un componente essenziale di un impianto di riscaldamento e, se sostituita con un’altra che permette di ottenere un risparmio energetico maggiore, dà luogo ad un intervento innovativo che, come tale, non può che essere una manutenzione straordinaria.
Schematizziamo il ragionamento:
Se manutenzione straordinaria = bonus mobili e sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria, allora sostituzione caldaia = bonus mobili.
Un ragionamento che sembra non fare una piega. Peccato che analizzando la questione a fondo si trovi qualche lacuna, vediamo quale:
Le Istrituzioni Ministeriali citate dall’Agenzia delle Entrate sarebbero in realtà “le istruzioni alla compilazione del modello 730/2015” (vedi circolare 11/E del 2004) quindi non proprio “atti ministeriali”. Comunque in tali istruzioni è riportato che:
“Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”.
Se andiamo a leggere la definizione di manutenzione straordinaria riportata in uno dei primi paragrafi, sembra chiaro che esso non parli di risparmio energetico e di sostituzione di parti di impianto, né contenga termini che possano far pensare a questi interventi.
Innovazione = manutenzione straordinaria
L’Agenzia ha dato alle parole “rinnovare” (questa, tra l’altro, riferita agli edifici e non agli impianti) ed “integrare” il significato di “innovazione”. Infatti la circolare dice:
“La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica… – omissis – La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente”
La giurisprudenza stabilisce con la Sentenza Cass. civ., 4 luglio 2012, n. 11177 che per considerare un’opera “innovativa” deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce.
E la Sentenza Cass. civ., 26 maggio 2006, n. 12654 fa ancora meglio, affermando che “non tutte le modificazioni” sono innovazioni, ma solo quelle che determinando “l’alterazione dell’entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione – omissis – presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti”.
Di conseguenza, applicando tali principi all’intervento di sostituzione della caldaia, non potremmo certo identificarlo come innovativo: l’impianto di riscaldamento continuerebbe a mantenere la stessa entità materiale, la stessa destinazione d’uso e fine identico a quello precedente.
Sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria
Pur non trattandosi di innovazione, ammettiamo che il cambio caldaia possa comunque rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria. Se l’Agenzia ha (diciamo così) esagerato nell’equiparare “innovazione” con “manutenzione straordinaria, non significa che non sia valida l’equazione “sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria”. Come facciamo ad esserne certi? Semplice, consultando le leggi che regolano l’ambito che ci interessa, ovvero quello impiantistico.
Nel caso dei generatori di calore, due sono le norme da tenere in considerazione: il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e il d.P.R. 59/2009. Il primo, oltre a dare la definizione di “generatore di calore o caldaia” spiega cosa si debba intenderne per “sostituzione”:
“è la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze”
Veniamo al d.P.R. 59/2009, che è il regolamento sul rendimento energetico in edilizia. Esso introduce un aggettivo non da poco accanto alla parola “sostituzione”, ossia “mera”, che vuol dire “semplice”.
L’art. 4, comma 6 del decreto espone tutti i requisiti di prestazione energetica che i generatori di calore devono possedere e tutti gli obblighi cui bisogna sottostare quando si ricade in questa situazione. In particolare, alla lettera f) si dice:
“nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica (ovvero quella relativa al contenimento del consumo di energia degli edifici)”.
Il paragrafo appena letto descrive quello che accade più di frequente per le singole unità immobiliari, quelle interessate in maggior misura dal bonus mobili. La verità però è che praticamente nessun Comune, salvo casi molto rari, chiede la presentazione di alcuna relazione, figuriamoci di una richiesta autorizzativa per manutenzione straordinaria.
Andando oltre, anche in questo caso la giurisprudenza si è espressa la riguardo. Lo ha fatto il T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro (riprendendo, tra l’altro, la sentenza T.A.R. Umbria, 8 giugno 2002, n. 391), con la Sentenza n. 432 del 4 marzo 2015, nella quale stabilisce che: “È evidente che la sostituzione di una caldaia rientra nella manutenzione ordinaria, con la conseguenza che non occorre alcun titolo edilizio, neanche tacito”.
Le sentenze dei T.A.R, se non appellate come in questo caso, si applicano su tutto il territorio nazionale.
Sostituzione caldaia = bonus mobili
In conclusione spero che l’esempio descritto rappresenti un punto di riflessione su quanti si apprestino ad utilizzare gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni. Il mio scopo non è quello di fornire una soluzione, bensì di indurre in una scelta consapevole, di invitare al confronto con un tecnico nel campo fiscale o nel campo urbanistico/tecnico.
Purtroppo, l’errore commesso dal contribuente viene sempre pagato dal contribuente stesso, anche se le proprie fonti siano state fuorvianti istruzioni ufficiali. L’Agenzia delle Entrate, invece può sempre ritrattare emettendo una ennesima circolare.
La certezza è che nessun Comune riterrà che la sostituzione della caldaia si configuri come una manutenzione straordinaria, salvo che, in concomitanza:
- non si apportino delle modifiche sostanziali all’impianto termico
- non ne se ne installi una con potenza diversa dalla precedente
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